IL CURATORE RISPONDE DEI REATI TRIBUTARI

Nell’ipotesi in cui si contesti la responsabilità del curatore dell’omesso versamento di imposte, e quindi l’obbligo di quest’ultimo di ottemperare in via personale alla corresponsione delle imposte ove queste pretese non vengano soddisfatte dall’attivo fallimentare, essa deve essere rilevata attraverso l’emissione di uno specifico avviso di accertamento ove vengano espressamente specificati gli eventuali addebiti.

Corte di Cassazione, sez. VI, sent. 17 luglio 2014, n. 16373