Gli immobili assegnati i coniugi a seguito della liquidazione di s.r.l., sono caduti in comunione legale dei beni?

QUESITO: gli immobili assegnati ai coniugi a seguito della liquidazione di s.r.l., sono caduti in comunione legale dei beni?

Al fine di rispondere al quesito in oggetto, abbiamo effettuato la ricerca a partire dal disposto dell'art. 177 co. 1 lett. a) e d) c.c., secondo cui costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali", nonché "le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio".

Ebbene, mentre da un lato appare pacifico in giurisprudenza che le quote di s.r.l. acquistate dal singolo coniuge in regime di comunione legale rientrino in comunione, in virtù dell'ampio tenore dell'art. 177 co. 1 lett. a) c.c., per cui la dizione "acquisti" si estende anche oltre la categoria dei diritti reali, ed in quanto le quote di s.r.l. costituiscono un "bene" (cfr. Cass., Sez. I civ., 26.5.2000, n. 6957), dall’altro lato occorre precisare che non vi è giurisprudenza specifica ed attinente ad una ipotesi di società a responsabilità limitata.

Tuttavia, alcuni elementi di riflessione possono esserci forniti da una serie di pronunce giurisprudenziali in tema di società in nome collettivo:

– sul punto, la Suprema Corte ha infatti più volte affermato che "non è sufficiente l'intervenuta assegnazione in costanza di matrimonio per affermare che detti beni (immobili, n.d.r.) rientrino nella comunione legale ai sensi dell'art. 177 lett. a) c.c." (cfr. Cass., Sez. II civ., 8.5.1996, n. 4273), dal momento che "se un coniuge ha fatto parte di una s.n.c. che poi ha cessato di esistere, con conseguente divisione tra i soci dei beni sociali, la natura retroattiva della divisione fa sì che, al fine di stabilire se tali beni facciano parte o meno della comunione legale tra i coniugi, occorre fare riferimento al momento di acquisto del bene da parte della società e non a quello della divisione" (cfr. Cass., Sez. II civ., 5.8.2011, n. 17061).

Pertanto, qualora dovessimo ritenere applicabile tale disciplina anche alle srl, sulla base delle suddette pronunce parrebbe ragionevole affermare che gli immobili siano ben caduti in comunione dei beni.