Videosorveglianza

La Riforma del Condominio (L. 220/2012), entrata in vigore il 18 giugno u.s., chiude definitivamente ogni discussione in materia di videosorveglianza, sia dopo le alterne e contrastanti pronunce giurisprudenziali succedutesi, sia dopo la segnalazione al Parlamento e al Governo sulla videosorveglianza nei condomini del 13 maggio 2008 del Garante Privacy.

La novella introduce nel Codice Civile l’art. 1122 ter dedicato agli “Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni”.

La nuova disposizione, così stabilisce: «Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136».

Sono, quindi, valide le deliberazioni sulla videosorveglianza condominiale approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Il legislatore, dunque, dimostra di considerare, da un lato, che la videosorveglianza è certamente un possibile oggetto dei poteri dell’assemblea e, dall’altro, che le relative deliberazioni sono approvate a maggioranza dall’assemblea stessa.

 

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