Calcolo indennità per agenti

 

In questa sezione mettiamo a disposizione degli utenti registrati le formule di calcolo per le indennità degli agenti. 

 

Se la parte recedente intenda risolvere il rapporto immediatamente, senza preavviso, é tenuta a corrispondere all'altra un'indennità sostitutiva pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno solare precedente quanti sono i mesi di preavviso spettanti in base agli A.E.C. Ove più favorevole, la media retributiva per l'indennità sostitutiva sarà conteggiata sui dodici mesi precedenti la comunicazione di recesso.

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L'importo dell'indennità F.I.R.R. non può superare una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

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All'atto della cessazione del rapporto, il preponente é tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni:
a) l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato gli affari;
b) il pagamento dell'indennità sia equo.
Non é invece dovuta:
– quando il preponente risolve il contratto per colpa dell'agente;
– quando l'agente recede se il recesso non sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o all'agente;
– quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo diritti ed obblighi derivanti dal contratto d'agenzia.

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