Amministratore, non dipendente!

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All'amministratore si applica il diritto ordinario

Finalmente la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza  n° 1545 del 20 gennaio 2017, ha messo in chiaro una volta per tutte qual è il rapporto che unisce  amministratore e società. Non si tratta di un legame contrattuale, bensì di uno societario, per due motivi ben precisi.

Innanzitutto, nell’amministratore o nel consigliere d’amministrazione la persona fisica e l’ente coincidono. In secondo luogo, chi ricopre la suddetta carica è immune dal requisito della coordinazione.

Stabilito tale rapporto, se ne possono dedurre alcune principali conseguenze.

In caso di controversia, non si applica il diritto del lavoro ma quello ordinario, poiché l’attività di amministratore è esclusa, dunque, dall’art. 409 n° 3 del cpc. Non trattandosi di un rapporto parasubordinato, ne deriva, inoltre, che i compensi spettanti ai soggetti in questione sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’articolo 545 del cpc.

Infine, il rapporto tra amministratore e società non può essere regolato da una normativa negoziale interna al fine di impedire all’amministratore di sottoscrivere un contratto che abbia per oggetto la sua nomina, ove regolare gli aspetti retributivi. I compensi dell’amministratore possono essere fissati nella delibera assembleare.

Si noti, tuttavia, che il rapporto di amministrazione può coesistere con un rapporto contrattuale (ad esempio, un amministratore può essere anche dirigente con mansioni di direttore generale), e che la Corte non ha modificato il trattamento fiscale dei compensi corrisposti agli amministratori.

Il nostro studio segue con particolare attenzione le problematiche giudiziali afferenti al diritto delle società ed ai rapporti di lavoro.

Milano, lì 10/03/2017

 

Avv. Stefano Salvetti