Posto che l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio o fuori dallo stesso permane anche nel caso di separazione personale dei genitori o di allontanamento degli stessi, l’art. 155 C.C. fissa obiettivi e criteri ai quali il giudice deve attenersi in merito alla prole.
La scelta di affidamento ad entrambi i genitori diviene prioritaria e la potestà genitoriale dev’essere esercitata congiuntamente, con l’intervento del giudice in caso di disaccordo.
L’affido potrà essere esclusivo solo nel caso in cui il richiedente abbia fondati motivi a carico dell’altro genitore a sostegno di tale richiesta riguardanti sempre la tutela effettiva del minore.
Al mantenimento dei figli devono provvedere i genitori in misura proporzionale ai loro redditi, mentre è affidata al giudice la facoltà di determinare l’entità dell’assegno di mantenimento.
I genitori hanno diritto di richiedere in ogni temo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e dell’eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità dell’assegno di mantenimento.
Al giudice spetta attribuire la casa familiare ad uno dei due genitori, considerando prioritariamente l’interesse dei figli.
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