Amministratore di sostegno

L’amministrazione di sostegno è l’istituto di più recente introduzione ed è applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d’azzardo, ecc.
È pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili sono, quindi, riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire.
L’amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare ed è scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell’assistito, secondo requisiti d’idoneità ritenuti dallo stesso Giudice.
Può essere nominato amministratore di sostegno, infatti, il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi i soggetti legittimati ad agire, oppure quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunità o altro, l’amministratore è nominato tenuto conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.
Atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice Tutelare:

– acquisto di beni, tranne i mobili necessari per l’economia domestica e per l’amministrazione del
patrimonio;
– riscossione di capitali, consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assunzione di obbligazioni;
– accettazione o rinuncia dell’eredità, donazioni o legati;
– stipula di contratti di locazione d’immobili di durata superiore ai nove anni;
– promozione di giudizi, salvo alcuni casi.

Atti per i quali è richiesta l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare:

– alienazione di beni;
– costituzione di pegni o ipoteche;
– promozione di giudizi di divisione;
– stipula di compromessi e transazioni o accettazione di concordati.

Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

L’amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui è incaricato, un rendiconto attestante l’attività economica del beneficiario; deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati e depositarlo entro l’anno, dalla data del giuramento, presso il Tribunale. Il deposito di questa documentazione è obbligo specifico, la cui mancanza può dare origine a responsabilità personale ed a rimozione immediata dall’ufficio di amministratore di sostegno.

 

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