Appalto

L’appalto è il contratto mediante il quale una parte assume, nei confronti di un’altra, l’obbligo di compiere un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro, organizzando i mezzi necessari a tale scopo e gestendo l’impresa a proprio rischio.

L’oggetto del contratto è dunque un obbligo di fare, che si concretizza nell’opera compiuta o nel servizio reso.

L’appalto si differenzia:

– dalla vendita, perché per quest’ultima sussiste un obbligo di dare piuttosto che di fare;

– dal contratto di lavoro subordinato, perché questo non ha come scopo un risultato ma la fornitura di energie lavorative;

– dal contratto d’opera, perché questo presuppone l’ausilio del lavoro prevalentemente proprio piuttosto che di un’organizzazione d’impresa e non presuppone l’assunzione dei rischi della gestione imprenditoriale.

Garanzia al committente per i difetti dell’opera ex art. 1668 C.C.

Il legislatore ha accordato al committente che le difformità o i vizi dell’opera siano eliminati a spese dell’appaltatore, ovvero che il prezzo dell’opera venga diminuito, fermo restando il risarcimento danni per colpa dell’appaltatore.

Se invece le anomalie sopra indicate sono così gravi da pregiudicare lo scopo a cui l’opera è destinata, il committente potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà dell’appaltatore di dimostrare che i vizi e le anomalie non sono a lui imputabili, ma al caso fortuito o al fatto illecito di terzi.

Responsabilità decennale ex art. 1669 C.C.

Per gli edifici o altri beni immobili destinati a durare a lungo, se l’opera crolli in tutto o in parte o presenti gravi difetti, la garanzia dell’appaltatore si adegua elevandosi a dieci anni dall’ultimazione dei lavori. L’appaltatore sarà infatti responsabile verso il committente e verso coloro che hanno da questi acquistato l’immobile, purché sia fatta denuncia nel termine di un anno dalla scoperta. Tale termine si riferisce non già alla sola azione di responsabilità nei confronti dell’appaltatore ma anche al diritto di credito del committente affiancato dalla facoltà per il suo titolare di farlo valere in giudizio.

 

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