Sfratto per morosità o finita locazione

Come comportarsi nel caso in cui il conduttore non saldi più i canoni dovuti oppure il contratto sia cessato e costui non liberi l’immobile locato?

Il mancato pagamento del canone d’affitto alle scadenze offre la possibilità al proprietario di intimare lo sfratto al conduttore per morosità e contestualmente di citarlo per la convalida, ai sensi dell’art. 657 C.P.C.

In tema di finita locazione, invece, il locatore – in caso di locazione di beni immobili – può intimare al conduttore licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, e dopo la cessazione dello stesso, lo sfratto, citando per la convalida l’occupante.

In tema di sfratto per morosità e/o finita locazione, l’intimante può chiedere che il Giudice emetta provvedimento di ingiunzione per i canoni e le spese scaduti e non ancora saldati, nel medesimo atto in cui intima lo sfratto.

 

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