Ristrutturazione del debito

Con le novità principali della Legge 134/2012, il legislatore ha inteso fornire diversi strumenti volti ad assistere le imprese per raggiungere il loro risanamento, in base al livello di gravità dello stato di crisi raggiunto.

Il primo strumento è il piano di risanamento, di cui all’art. 67 della suddetta legge, che ha lo scopo di consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa ed assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria. Con tale indicazione, viene lasciata all’imprenditore piena libertà di rivolgersi ai creditori dell’impresa, siano essi privilegiati o chirografari, senza tener conto della loro distinzione. Il piano, per avere i suoi effetti, dev’essere conosciuto e accettato dai creditori cui è rivolto; altresì, non richiede il coinvolgimento dell’organo giudiziario e, pertanto, non vi è verifica sui presupposti di legittimità.

Il secondo strumento è l’accordo di ristrutturazione, di cui all’art. 182-bis della L. Fall., che prevede una soglia minima di creditori coinvolti, pari ad almeno il 60% dei crediti. Il pagamento dei creditori estranei può avvenire entro 4 mesi dall’omologazione o dalla scadenza, se successiva all’omologazione. A differenza del piano di risanamento, tale accordo deve avere una preventiva pubblicazione nel registro delle imprese, nonchè un’omologazione del Tribunale, decorsi 30 giorni senza opposizione dei creditori.

Ulteriore strumento è il concordato preventivo, una vera e propria procedura concorsuale, in quanto rivolta alla generalità dei creditori, e le modalità di soddisfazione di essi devono rispettare l’ordine di legge. Tale procedura prevede la nomina di un commissario giudiziale che vigili sull’amministrazione del patrimonio del debitore. Se ricorrono patologie dell’impresa, il c.g. riferisce al Tribunale per avviare il procedimento di revoca.

Infine, la transazione fiscale, disciplinata all’art. 182-ter L. Fall., si sostanzia nella possibilità riconosciuta al debitore di addivenire ad un’ulteriore accordo transattivo con l’Amministrazione finanziaria e con gli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, che può prevedere la falcidia e la dilazione dei tributi. E’ possibile ottenere la dilazione, per quanto attiene l’IVA e le ritenute operate e non versate in qualità di sostituto d’imposta; altresì, possono essere oggetto di transazione anche i tributi non ancora iscritti a ruolo.

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