NUOVO CODICE APPALTI : LE NOVITÀ

In data 3 marzo 2016, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Nuovo Codice Appalti. Seguirà l’iter parlamentare che dovrà approvare il testo definitivo entro il 18 aprile prossimo

ECCO SINTETICAMENTE LE NOVITÀ PRINCIPALI

1) RUOLO CENTRALE ALL’ANAC

Questa è la novità più importante della riforma. Le nuove funzioni che il Codice assegna all’Authority sono tante, in primis quella di vestire definitivamente i panni di organo di regolazione del settore e definire le linee guida necessarie per dare attuazione al nuovo codice.

2) ABROGAZIONI

Il Codice si applicherà dalla sua entrata in vigore del 18 aprile, andando a prendere il posto del vecchio D.lgs. n. 163/2006, e di tutte le altre norme.

3) AVVALIMENTO

La novità ora introdotta è che la stazione appaltante verifica se i soggetti sulla cui capacità l’operatore economico intende fare affidamento riescono a soddisfare “i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione”. Qualora vi siano i motivi di esclusione, l’impresa non viene esclusa dalla gara, potendo “sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione”.

4) CENTRALI DI COMMITTENZA

Le stazioni appaltanti potranno procedere in via autonoma per i servizi sotto i € 40.000,00 e per i lavori sotto i € 150.000,00. Sopra questa soglia, potranno acquisire una qualificazione che gli consentirà di fare le gare. In alternativa, dovranno fare riferimento a una centrale di committenza o a un’unione di Comuni qualificata come centrale di committenza.

5) CONTRAENTE GENERALE

Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale viene vietata l’attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o a un soggetto collegato.

6) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il decreto stabilisce che nelle procedure di aggiudicazione di appalti o concessioni il criterio guida è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico dovrà essere affidata a una commissione giudicatrice, composta da esperti inseriti nell’albo che sarà istituito presso l’Anac. Riguardo agli incarichi di progettazione si potrà usare solo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

7) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tra le soluzioni per la definizione delle controversie alternative alla tutela giurisdizionale vi è l’accordo bonario, il collegio consultivo tecnico, la transazione, l’arbitrato, la Camera arbitrale dell’Anac e, soprattutto, il parere di precontenzioso dell’Anac.

8) LOTTI

Per favorire l’accesso delle micro, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile, suddividere gli appalti in lotti funzionali. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti.

9) PAGAMENTI DIRETTI

Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei sub appaltatori, sempre, in caso di micro imprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso inadempimento da parte dell’appaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore.

10) PREZZO PIÙ BASSO

Può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso per i lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro, “tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo”, nonché per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

11) SOTTO SOGLIA

Per gli affidamenti di importo che sono superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00  per i lavori o per le forniture e servizi si potrà procedere mediante procedura negoziata “previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”.

12) SUBAPPALTO

In merito al subappalto, si stabilisce che, quando la stazione appaltante lo preveda, andranno indicati a monte tre subappaltatori per ogni categoria di lavori da subaffidare. Il titolare dell’appalto si dovrà impegnare a garantire l’assenza di cause di esclusione e a sostituire le imprese prive dei requisiti di qualificazione.

 

Milano, lì 14/03/2016

                                                                                                 Avv. Stefano Salvetti