Supply Agreement

Le società che operano in ambito internazionale spesso ricorrono ai supply aggreement, ovvero a quei contratti che presuppongono una periodica somministrazione di prodotti all’acquirente che li acquista per poi rivenderli in un altra nazione. Tali contratti presuppongono un rapporto che si prolunga nel tempo tra le due società contraenti e di norma vengono negoziati dai consulenti legali delle parti che spesso si completano di un team di negoziazione (composto da esperti del settore business, finanza e legale) e vengono anticipati da documenti preliminari negoziati e sottoscritti tra le parti quali gli accordi di confidenzialità, le lettere di intenti, il memorandum of understanding etc…
Prima di giungere alla sottoscrizione di supply agreement le società che intendono avviarsi verso questa direzione devono soppesare molteplici fattori preliminari alla formalizzazione del rapporto di fornitura. Per esempio, le società interessate devono comprendere quanti e quali saranno i fornitori del prodotto oggetto di fornitura al fine di comprendere se ve ne siano di alternativi, quale sia il costo dei beni che incideranno sul costo o sulla qualità del prodotto finito, quali siano i rischi connessi alla fornitura, quali siano le condizioni generali di acquisto etc…
Le clausole che caratterizzano i supply agreement di norma attengono:
–  alle garanzie che non vi siano diritti di terzi quanto alla proprietà, all’uso allo sfruttamento di tali prodotti; 
– al prezzo ed ai termini di pagamento e alle modalità con le quali quest’ultimo debba avvenire;
– clausole generali che limitano per esempio la rivendita in determinati Stati o Nazioni, che disciplinino la risoluzione del contratto, la legge applicabile tra le parti, il foro competente per la risoluzione delle controversie etc…
Numerose altre sono poi le clausole che possono essere aggiunte agli accordi per definire al meglio le attività operative che entrambe le parti – ciascuna secondo la propria competenza – dovranno effettuare per garantire l’esecuzione “a regola d’arte” del contratto, con l’opportunità di controllare che controparte si attenga ad altrettanto.


Avv. Stefano Salvetti                            Avv. Luigi Colantuoni
Milano, lì 26 gennaio 2016