Impugnazione del licenziamento

La nuova Riforma Fornero del diritto del lavoro ha stigmatizzato due casi di impugnazione di licenziamento: quella stragiudiziale e quella giudiziale.

La prima può avvenire su iniziativa del lavoratore, con ogni mezzo (telegramma, raccomandata, atto di parte).

La seconda, invece, richiede la notifica al datore di lavoro del ricorso ex art. 414 c.p.c. e del decreto di fissazione dell’udienza entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento. Tale ultima procedura costituisce un atto recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della controparte. Va ricordato inoltre che, a seguito di un atto stragiudiziale, l’impugnazione giudiziale deve essere proposta con ricorso al Giudice, a pena di decadenza, entro i successivi 180 giorni. Per i contratti a termine, la suddetta scadenza è ridotta a 120 giorni.

La legge n. 92/2012 ha introdotto, al comma 47 dell’art. 1, un nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti, che passa attraverso un ricorso in tutela urgente al Tribunale del Lavoro, la fissazione dell’udienza entro 40 giorni e l’emissione di un’ordinanza sintetica da parte del Giudice che accoglie o rigetta la domanda. Segue, poi, la facoltà delle parti di procedere comunque in via ordinaria davanti al Tribunale del Lavoro.

 

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