Interruzione di pubblico servizio

La fattispecie di interruzione del pubblico servizio è disciplinata dall’art. 340 c.p. ed è il reato commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che cagiona l’interruzione o turba la regolarità di un ufficio o di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.

Va osservato che il reato ricorre anche solamente se il turbamento o l’interruzione siano per breve tempo, né è necessario che la condotta sia intenzionalmente diretta a provocare la detta interruzione o turbamento, poiché l’elemento soggettivo consiste nella consapevolezza che l’azione possa cagionare un risultato previsto come possibile.

La condotta di un gruppo di manifestanti che impedisca, di fatto, un pubblico servizio per un certo periodo di tempo o turbi la regolarità di un servizio, integra il reato in oggetto.

L’esercizio dei diritti di riunione e di manifestazione del pensiero, infatti, cessa di essere legittimo quando travalichi nella lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati e, quindi, si concreti in un comportamento integrante la fattispecie di cui al 340 c.p.

Diversi casi di 340 c.p.:

– il farmacista che pretenda da tutti gli assistiti indiscriminatamente il pagamento per intero dei farmaci, quando la pretesa perduri per un congruo periodo di tempo, turbando regolarità e continuità del servizio;

– il docente che, allo scopo di boicottare i lavori della commissione di maturità, non si presenti alla seduta stessa, motivando la sua assenza con la circostanza di essere colpito da malore;

– i disturbi e le interferenze attraverso la trasmissione di onde elettromagnetiche idonee a turbare il regolare svolgimento di servizi pubblici essenziali;

– incatenarsi alla porta di una cella, impedendo agli agenti di custodia di entrare e uscire dalla cella stessa.

 

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