IL PONTE MORANDI DI GENOVA E I REATI CONTESTATI AGLI INDAGATI.

IL PONTE MORANDI DI GENOVA E I REATI CONTESTATI AGLI INDAGATI.

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IL PONTE MORANDI DI GENOVA E I REATI CONTESTATI AGLI INDAGATI.

A seguito della comunicazione della Procura di Genova relativa all'individuazione di una ventiva di indagati, per il crollo del ponte Moradni di Genova, sono emersi, con particolare attenzione, anche le tipologie di reato contestati dagli inquirenti. Senza aver visionato i capi di imputazione, ancora non disponibili, pare che i reati che verranno specificamente contestati saranno:

1) l'OMICIDIO COLPOSO PLURIMO di cui all'art. 589 CP per violazione delle norme sulla sicurezza con particolare riferimento alle norme di cui al D. LGS. 81 / 08. 

Col decreto legislativo 231/2001 il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la responsabilità in sede penale delle persone giuridiche. La suddetta responsabilità, definita come responsabilità amministrativa degli enti in sede penale, sarebbe da considerarsi più come responsabilità di natura mista ed è operante anche qualora l’autore materiale dell’illecito penale sia non imputabile, non punibile o non sia stato individuato. Con tali disposizione si va ad aggiungere alla responsabilità penale degli autori materiali dei reati, la responsabilità dell’ente, soggetto giuridico che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative, ne abbia tratto un interesse o una vantaggio (articolo 5 del Dlgs 231/2001). Il vantaggio o interesse dell’ente si concretizza normalmente nel risparmio economico connesso alla mancata predisposizione delle cautele necessarie allo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Con l’articolo 9 della legge 123/2007 poi modificato dall’articolo 300 del Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 attraverso l’introduzione nel Dlgs 231/2001 dell’articolo 25-septies, il legislatore ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche per le ipotesi di omicidio colposo (articolo 589 del Cp) commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. Con l’introduzione di tale norma inoltre l’ambito di applicazione delle disposizione di legge del Dlgs 231/2001, previste originariamente per i reati di natura dolosa, sono sussistenti anche per reati di natura colposa. Il presupposto della responsabilità su queste ipotesi risiede nell’accertamento di un delitto colposo ex art. 589 Cp che si ricolleghi causalmente alla violazione di norme contro gli infortuni sul lavoro. Va osservato che per fondare la responsabilità dovrà essere accertato che in concreto l’evento sia stato la conseguenza della violazione della norma cautelare non osservata.

2) Altra fattispecie criminosa contestata é il DISASTRO COLPOSO, che é reato di pericolo previsto e punito dall'art. 449 c.p., che tutela l'incolumità pubblica. In particolare, è diretto a impedire la causazione colposa degli eventi di disastro, indicati dalle norme di cui al Capo I, quali incendio, inondazione, frana o valanga, naufragio, sommersione o disastro aviatorio, crollo di costruzioni o eventi ad essi assimilati.

La fattispecie criminosa ricorre quando chiunque cagioni per colpa un incendio, o altro disastro previsto dal Capo I di questo titolo (Cass. 25.2.2010, n. 7664Cass. 30.3.2009, n. 13893Cass. 14.1.2009, n. 1252Cass. 21.5.2003, n. 22350); in tali casi, il fatto è punito a titolo di colpa, ovvero l'evento, pur non essendo stato previsto o voluto, è stato cagionato per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline (Cass. 14.9.1991, n. 9553). La pena prevista per il reato di cui all'art. 449 c.p. è la reclusione da uno a cinque anni, con raddoppiamento della pena nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo di legge.

3) L'ulteriore ipotesi contestata pare essere quella del recente reato introdotto dal Legislatore di OMICIDIO STRADALE, che è disciplinato dall'art. 589 bis C.P. e si inserisce tra i delitti contro la persona di cui al Libro II Titolo XII Capo I ed, in particolare, tra quelli relativi alla vita e all’incolumità individuale. Il reato di cui all'art. 589 bis C.P. è posto a tutela della vita umana. Parte della dottrina ritiene che essa non vada intesa solo quale diritto di esclusiva pertinenza del singolo, ma come diritto appartenente alla collettività umana e più in generale come interesse statale all’assoluta indisponibilità della vita umana quale aspetto necessario per la civile convivenza. Il delitto di omicidio stradale è un reato di danno a natura colposa e ricorre per chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Quanto al profilo soggettivo, si tratta di reato colposo. Tuttavia, fin da prima della riforma legislativa che ha introdotto una autonoma fattispecie di omicidio stradale — quando quindi quest’ultimo veniva fatto rientrare nella più generica ipotesi di omicidio colposo di cui all’art. 589 C.P. — si era posta comunque la problematica di far rientrare in tale fattispecie anche le ipotesi dolose, nelle forme del dolo eventuale, inteso quale previsione dell’evento e accettazione del rischio del suo verificarsi. Sul concetto di dolo eventuale si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, la quale ha sancito che per aversi dolo eventuale non basta la previsione del possibile verificarsi dell’evento, bensì è necessario anche che l’evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. In particolare, sottolinea la Cassazione “in tema di elemento soggettivo del reato, il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo” (Cass. Pen. SS. UU., 18 settembre 2014, n. 38343).

Attualmente, la nuova normativa del reato di omicidio stradale, sulla scia di quello che era l’orientamento prevalente, sebbene non escluda ovviamente la possibilità di ricorrere al delitto doloso, pare comunque propendere per la strada del delitto colposo inteso nella sua classica accezione di negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di regole, anche minime, del codice della strada.

Il reato di omicidio stradale si consuma nel momento in cui si verifica l’evento morte di una persona. La pena prevista per la fattispecie base di omicidio stradale è la reclusione da due a sette anni. 

Milano, 7 settembre 2018

Avv. Stefano Salvetti