ATS Associazione Temporanea di Scopo e Associazione Temporanea di Imprese

ATS Associazione Temporanea di Scopo e Associazione Temporanea di Imprese

Per l'associazione temporanea di scopo vengono applicate in analogia le norme sulle associazioni, con specifico riferimento a quelle relative alla associazione temporanea di imprese e le norme di cui agli artt. 1703 e ss. in tema di mandato.

I quesiti prospettati, poi, richiamano l'art. 1406 C.C. (Nozione) in tema di cessione del contratto e l'art. 2558 C.C. (Successione nei contratti) in tema di società cooperative.

Particolarmente controversa appare la natura del contratto di associazione temporanea di imprese e quindi delle A.T.S: si discute, cioè se esso rientri nella categoria dei contratti "stipulati per l'esercizio dell'azienda" e dunque ne segua le sorti, ovvero se debba essere qualificato come contratto "a carattere personale", con conseguente esclusione del trasferimento ope legis insieme all'azienda ex art. 2558 C.C. e necessita, dunque del consenso del contraente ceduto per il relativo trasferimento, secondo il principio di cui all'art. 1406 C.C.

Ad avviso di certa giurisprudenza, che in buona sostanza accoglie la ricostruzione della categoria dei contratti personali, precedentemente delineata, sarebbero numerosi gli indici che portano a qualificare un contratto di associazione temporanea di imprese (ma anche un A.T.S.) come contratto personale, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici.

La giurisprudenza ricalcando l'art.94, comma 2 del DPR n. 554 / 1999 (già art. 23 legge n. 584 / 1977) ha stigmatizzato il principio per cui in caso di fallimento delle imprese mandanti – anche se non attiene al caso di specie, ma disciplina comunque un evento che può pregiudicare l'accordo che sta alla base della costituzione di un A.T.S. o di un'associazione temporanea di imprese, come lo é la morte, l'interdizione etc… di un'impresa individuale – ove la capogruppo non indichi altra impresa che sia in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire deve provvedervi direttamente proprio perché la partecipazione all'associazione non si trasferisce a chi acquista l'azienda a titolo universale e a chi l'acquista a titolo particolare ma deve presupporre una identità di requisiti che devono essere accettati dai mandanti.

Tale considerazione trova conforto nella responsabilità solidale dei singoli contraenti nella associazione temporanea di impresa e nell'A.T.S.  nei confronti del terzo committente che può determinare il rischio per ciascun associato di dover rispondere, oltre che delle proprie obbligazioni, anche dell'inadempimento degli altri associati alle obbligazioni che su di essi gravano. In tal caso la responsabilità solidale degli associati é più pregnante di quella esistente, per esempio, tra i soci di una società di persone nella quale esista un fondo comune prioritariamente destinato a fronteggiare la responsabilità verso i terzi.

Ne deriva che l'individuazione della persona di ogni singolo contraente (e delle sue capacità tecniche a svolgere determinate lavorazioni  tempestivamente e senza difetti – ma l'esempio può valere anche per appalti di servizi di assistenza ai disabili) nella associazione temporanea di imprese e quindi in un'A.T.S. assume una importanza fondamentale e determinante ai fini della formazione del consenso tra i contraenti, in quanto può essere razionale accettare il rischio di dover rispondere dell'inadempimento di un altro soggetto ben noto e individuato, mentre non appare affatto razionale che un associato sia costretto a rispondere dell'inadempimento di chiunque acquisti o affitti l'azienda di uno degli associati (ipotesi che appare ricorrere nel caso di specie).

In tal senso una recente sentenza di merito del Tribunale di Genova indica ulteriori elementi che rappresentano un ostacolo alla trasferibilità del contratto di associazione: 1) l'iscrizione delle imprese all'Albo Nazionale dei costruttori, che non passa automaticamente in capo all'acquirente di un'azienda o, in caso di fusione, alla società che deriva dall'operazione di fusione (anche se é fattispecie differente rispetto al caso che ci occupa); ma soprattutto 2) il contratto di mandato collettivo, che dimostra ancora una volta il rilievo dell'intuitu personae nel rapporto di associazione temporanea di imprese (ma anche nell'A.T.S.).

Pur non avendo reperito sentenze specifiche per il caso concreto, pare però assodata la natura personale del contratto di associazione temporanea di imprese dalla diffusa giurisprudenza amministrativa (tra gli altri Cons. Stato, Sez. V, 13.5.95, n. 761, Cons. Stato 3.2.1993, n. 53 e in Cons. Stato, 1994, I, 1458) e quindi la necessità per tutti i soggetti coinvolti di dover esprimere una volontà ed una accettazione nei confronti dei nuovi soggetti che intendano far parte dell'associazione, pena il venire meno dell'accordo e probabilmente del mandato conferito.      

Milano, 29 maggio 2015

Avv. Stefano Salvetti                                               Avv. Luigi Colantuoni