APPALTO: RESPONSABILITA’ SOLIDALE ABROGATA SE IDONEO CONTROLLO

È questa la sintesi dell’eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, eliminazione mitigata, però, dalla previsione di un’attività di controllo sulla società estesa nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese

È senza dubbio questa una delle modifiche di maggiore appeal apportate allo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, licenziato dal Consiglio dei Ministri in ossequio alle indicazioni formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, modifica che si attendeva da tempo e che chiude il cerchio delle revisioni apportate dalla legge n. 98/2013 all’art. 35, D.L. n. 223/2006.

L’art. 28 dello schema di decreto abroga il disposto dell’art. 35, D.L. Visco-Bersani che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), attualmente in vigore, regola:

– un regime di responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto;

– l’applicazione di un regime sanzionatorio (sanzione da 5.000 a 200.000 euro) nel rapporto tra appaltatore e committente, qualora quest’ultimo paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto dall’appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle suddette ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Il legislatore stabilisce, tuttavia, che la predetta responsabilità solidale viene meno nel caso in cui l’appaltatore verifichi – acquisendo “idonea” documentazione prima del pagamento del corrispettivo – che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti.

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E/2012, ha precisato che l’attestazione dell’effettuazione dei predetti obblighi di pagamenti può essere rilasciata:

– mediante asseverazioni prestate dai CAF o dai professionisti abilitati; oppure;

– (in alternativa) attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli stessi.

Tale sistema, come evidenziato dagli operatori del settore, non risulta di immediata e facile applicazione, soprattutto per quel che concerne la corretta attestazione dei pagamenti effettuati, unico elemento questo che permette di ovviare al suddetto regime di responsabilità solidale. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle difficoltà che si possono rinvenire nell’abbinare correttamente il versamento IVA pagata con riferimento a determinate forniture con il singolo appalto, così come le ritenute corrisposte con riferimento a lavoratori che possono essere, come nella maggior parte dei casi succede, impegnati in più “appalti”.

Ciò premesso, il legislatore ha cercato di ovviare a tali difficoltà di carattere operativo, intervenendo sulla formulazione dell’art. 35, D.L. n. 223/2006, ed escludendo dal regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e da quello sanzionatorio previsto per il committente il versamento dell’IVA (legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013).

Tale eliminazione ha lasciato, però, ancora l’appaltatore responsabile in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

Se da un lato tale modifica legislativa ha, quindi, eliminato le difficoltà evidenziate dagli operatori del settore nella concreta attuazione della previsione in commento, dall’altro il fatto di abrogare la responsabilità solidale solamente con riferimento ai versamenti IVA e non anche a quelli relativi alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ha ridotto gli effetti “positivi” rinvenienti dalla stessa.

La previsione recata nella bozza di decreto semplificazioni risolve definitivamente il problema, prevedendo che l’art. 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 sia integralmente abrogato. L’abrogazione è, tuttavia, mitigata dalla previsione secondo la quale ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

L’effetto è quello di evitare che le eventuali azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate, dal momento che anche alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha natura costitutiva, e pertanto, da tale data discende l’estinzione della società di capitali, a prescindere dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o dei rapporti ancora non definiti al momento della cancellazione.

Inoltre, al fine di potenziare l’efficacia dell’attività di riscossione dei crediti nei confronti di detti soggetti è stato previsto che:

– i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte sempre che non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari;

– il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva prova contraria.

Infine, per potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.

È questa la sintesi dell’eliminazione della responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, eliminazione mitigata, però, dalla previsione di un’attività di controllo sulla società estesa nel quinquennio successivo alla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese

È senza dubbio questa una delle modifiche di maggiore appeal apportate allo schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, licenziato dal Consiglio dei Ministri in ossequio alle indicazioni formulate dalle Commissioni Finanze di Camera e Senato, modifica che si attendeva da tempo e che chiude il cerchio delle revisioni apportate dalla legge n. 98/2013 all’art. 35, D.L. n. 223/2006.

L’art. 28 dello schema di decreto abroga il disposto dell’art. 35, D.L. Visco-Bersani che, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012), attualmente in vigore, regola:

– un regime di responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto;

– l’applicazione di un regime sanzionatorio (sanzione da 5.000 a 200.000 euro) nel rapporto tra appaltatore e committente, qualora quest’ultimo paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto dall’appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle suddette ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.

Il legislatore stabilisce, tuttavia, che la predetta responsabilità solidale viene meno nel caso in cui l’appaltatore verifichi – acquisendo “idonea” documentazione prima del pagamento del corrispettivo – che gli adempimenti siano stati correttamente eseguiti.

Intervenendo in materia, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E/2012, ha precisato che l’attestazione dell’effettuazione dei predetti obblighi di pagamenti può essere rilasciata:

– mediante asseverazioni prestate dai CAF o dai professionisti abilitati; oppure;

– (in alternativa) attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli stessi.

Tale sistema, come evidenziato dagli operatori del settore, non risulta di immediata e facile applicazione, soprattutto per quel che concerne la corretta attestazione dei pagamenti effettuati, unico elemento questo che permette di ovviare al suddetto regime di responsabilità solidale. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle difficoltà che si possono rinvenire nell’abbinare correttamente il versamento IVA pagata con riferimento a determinate forniture con il singolo appalto, così come le ritenute corrisposte con riferimento a lavoratori che possono essere, come nella maggior parte dei casi succede, impegnati in più “appalti”.

Ciò premesso, il legislatore ha cercato di ovviare a tali difficoltà di carattere operativo, intervenendo sulla formulazione dell’art. 35, D.L. n. 223/2006, ed escludendo dal regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore e da quello sanzionatorio previsto per il committente il versamento dell’IVA (legge n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013).

Tale eliminazione ha lasciato, però, ancora l’appaltatore responsabile in solido con il subappaltatore, nei limiti del corrispettivo dovuto, per il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente.

Se da un lato tale modifica legislativa ha, quindi, eliminato le difficoltà evidenziate dagli operatori del settore nella concreta attuazione della previsione in commento, dall’altro il fatto di abrogare la responsabilità solidale solamente con riferimento ai versamenti IVA e non anche a quelli relativi alle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente ha ridotto gli effetti “positivi” rinvenienti dalla stessa.

La previsione recata nella bozza di decreto semplificazioni risolve definitivamente il problema, prevedendo che l’art. 35, commi da 28 a 28-ter del D.L. n. 223/2006 sia integralmente abrogato. L’abrogazione è, tuttavia, mitigata dalla previsione secondo la quale ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e dei contributi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 c.c. ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

L’effetto è quello di evitare che le eventuali azioni di recupero poste in essere dagli enti creditori possano essere vanificate, dal momento che anche alla luce dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha natura costitutiva, e pertanto, da tale data discende l’estinzione della società di capitali, a prescindere dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti e/o dei rapporti ancora non definiti al momento della cancellazione.

Inoltre, al fine di potenziare l’efficacia dell’attività di riscossione dei crediti nei confronti di detti soggetti è stato previsto che:

– i liquidatori dei soggetti IRES che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte sempre che non provino di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione dei beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari;

– il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione dai soci associati, avuto riguardo al patrimonio della società all’inizio della liquidazione, si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva prova contraria.

Infine, per potenziare le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di ritenute, l’INPS rende disponibile all’Agenzia delle Entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti gestite dall’Istituto stesso.

Milano, lì 23 ottobre 2014

Avv. Stefano Salvetti

Avv. Luigi Colantuoni