La responsabilità amministrativa da reato degli enti si allarga anche agli ambulatori odontoiatrici.

La responsabilità amministrativa da reato degli enti si allarga anche agli ambulatori odontoiatrici.

 

A partire dal 7 febbraio 2012, l’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 si estende anche agli studi professionali costituiti in forma societaria.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4703 della II sezione penale, secondo cui l’ambulatorio odontoiatrico, costituito in forma di società in accomandita semplice, è soggetto alla sanzione dell’interdizione dall’esercizio dell’attività per la durata di un anno, se «l’ente abbia tratto dal reato (ad es. corruzione, concussione, delitti societari, riciclaggio, ndr) un profitto di rilevante entità, oppure, in alternativa, abbia reiterato nel tempo gli illeciti» compiuti dai dipendenti nel suo interesse e/o vantaggio.

In altre parole, lo studio professionale in cui, tramite pazienti compiacenti, le attività criminali siano reiterate o il guadagno sia stato elevato, deve chiudere i battenti, con la conseguenza di perdere tutta o gran parte della clientela.

La pronuncia della Cassazione acquista ancora più rilevanza alla luce della recente riforma legislativa (legge di stabilità) che, a partire da giugno 2012, incentiva a costituire società tra professionisti anche per l’esercizio di più attività professionali e con la partecipazione di soci di capitale per prestazioni tecniche e/o finalità di investimento.

Si conferma, dunque, la forza espansiva della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, che d’ora in poi toccherà anche i grandi studi professionali, o comunque quelli costituiti in forma societaria.

Negli ultimi mesi, infatti, altre pronunce della Cassazione avevano aperto nuove strade all’applicazione del d.lgs. 231/2001 sul fronte dei soggetti che possono assumere la veste di “imputati” (vedi, le sentenze n. 15657/2011, sulla responsabilità delle imprese individuali, e n. 24583/2011, sulla responsabilità della capogruppo).

 

Dott. Luigi Colantuoni

Avv. Stefano Salvetti