Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

Gli artt. 186 comma 9-bis e 187 comma 8-bis del Codice della strada prevedono la possibilità, per colui che viene colto alla guida dell’auto in stato di ebbrezza, di sostituire le pene dell’arresto e dell’ammenda con la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti di assistenza sociale o volontariato accreditati mediante una convenzione con il Tribunale competente.

L’attività viene svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (tuttavia, se il condannato lo richiede, il Giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore).

Il ragguaglio della pena pecuniaria è di € 250,00 per ogni giorno di lavoro di pubblica utilità.

Il vantaggio dell’accesso al lavoro di pubblica utilità consiste nel fatto che, in caso di svolgimento positivo: 1) la confisca del veicolo viene revocata; 2) la sospensione della patente viene ridotta alla metà; 3) ma soprattutto, il reato si estingue.

A tal fine, occorre rivolgersi obbligatoriamente allo Studio Legale, il quale prenderà contatto con il responsabile del progetto all’interno dell’ente prescelto, concordando la tipologia di lavoro e l’orario.

Raggiunto l’accordo con l’ente, quest’ultimo redigerà una dichiarazione di disponibilità che l’avvocato presenterà all’udienza, oppure all’ufficio del P.M. che si occupa del caso di specie, per consentire al Giudice di sostituire la pena come anzidetto.

Se, però, il Pubblico Ministero non ha ancora formulato alcuna richiesta di emissione del decreto penale di condanna, l’avvocato presenterà l’istanza presso la Procura della Repubblica competente.

Milano, 15 novembre 2013

Avv. Stefano Salvetti

Dott. Luigi Colantuoni