Legittimo il licenziamento del dipendente che abbandona il posto di lavoro per una pausa caffè

Legittimo il licenziamento del dipendente che abbandona il posto di lavoro per una pausa caffè

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7819 del 28 marzo 2013, ha stabilito la legittimità del licenziamento inflitto al dipendente, il quale si allontani dal posto di lavoro per una pausa caffè, soprattutto se questa determina rallentamenti nell’attività lavorativa.

È il caso di un impiegato siciliano della banca Credito Emiliano, che il 27 novembre 1997 aveva abbandonato la propria postazione per recarsi al bar, incurante della presenza di ben quindici clienti in fila.

La banca aveva sollevato nei confronti del lavoratore varie contestazioni, oltre all’episodio in esame: il giorno prima, infatti, il dipendente si sarebbe allontanato dal posto di lavoro senza procedere alla chiusura della cassa, mentre sei giorni prima avrebbe sostanzialmente rifiutato ad un cliente un’operazione prevista da un manuale portato a conoscenza di tutti gli impiegati.

Dal canto suo, nell’impugnare il licenziamento, il lavoratore aveva ricordato anzitutto di svolgere funzioni di rappresentante sindacale aziendale e, pertanto, avendo già promosso alcuni giudizi per la tutela dei suoi diritti, era stato preso di mira dalla banca. Inoltre, osservava che l’allontanamento dal posto di lavoro per consumare un caffè al bar non avrebbe influito sui quindici clienti in attesa, determinando al massimo un leggero ritardo nelle operazioni, atteso che in quel momento  stavano operando altre casse.

Sul punto, la Cassazione è stata molto chiara: «La giusta causa di licenziamento di un cassiere di banca, affidatario di somme anche rilevanti, deve essere apprezzata con riguardo non soltanto all’interesse patrimoniale della datrice di lavoro ma anche, sia pure indirettamente, alla potenziale lesione dell’interesse pubblico alla sana e prudente gestione del credito. Né il rigoroso rispetto delle regole di maneggio del denaro può essere  sostituito da non meglio specificate regole di buon senso, inidonee ad assicurare la conservazione del denaro della banca e dei clienti».

Per la Suprema Corte, poi, il fatto che, al momento dell’allontanamento del dipendente per la pausa caffè, operavano più casse, «non è decisivo perché la presenza di una pluralità di casse, delle quali non è detto se tutte in funzione, non esclude comunque che il venir meno di una cassa rallentasse le operazioni delle altre, sulle quali venivano dirottati i clienti in fila, che comunque erano in numero cospicuo».

Milano, 15 aprile 2013

Avv. Stefano Salvetti

Dott. Luigi Colantuoni