News interessanti per le imprese: Il Nuovo “Decreto Occupazione”

In data 28 giugno 2013 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 76;(cd “Decreto Occupazione”) pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 150.

Tra le più importanti novità segnaliamo:

INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI:

– E’ previsto un incentivo pari al 33% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per un periodo di 18 mesi e non superiore a 650 euro mensili per singolo lavoratore assunto a tempo indeterminato (valido per le assunzioni dal 29 giugno 2013 sino al 30 giugno 2015). L’incentivo dovrebbe essere prorogato anche per periodi successivi.

– L’assunzione deve riguardare giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) che godono di almeno una delle seguenti condizioni:

i) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

ii) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;

iii) che vivono soli con una o più persone a carico.

– L’incentivo viene riconosciuto anche al datore di lavoro che trasforma un rapporto a termine in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. – In questo caso però l’agevolazione ha una durata massima di 12 mesi. Per poter ottenere l’agevolazione occorre un incremento “netto” della preesistente base occupazionale: in particolare l’assunzione o la stabilizzazione devono portare a un incremento della media occupazionale dell’azienda, riferita ai 12 mesi precedenti. Bisogna poi anche rispettare le regole generali sugli incentivi previste dalla legge 92/2012 (cioè: non si deve trattare di riassunzioni di lavoratori con un diritto di precedenza o derivanti da un vincolo legislativo/contrattuale e il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro).

– Al fine di contrastare la disoccupazione, poi, il Decreto riconosce ai datori di lavoro che assumono senza esservi tenuti soggetti percettori dell’ASPI un incentivo pari al 50% dell’indennità che sarebbe ancora spettata al lavoratore. Si prescinde ovviamente dall’età anagrafica del lavoratore. Il contributo è corrisposto per ogni mensilità di retribuzione erogata. Di conseguenza, qualora risulti retribuito tutto il mese, l’incentivo spetterà per intero. Il bonus è escluso per i lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da imprese con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’azienda che assume o che risulta con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.

– INCENTIVI PER APPRENDISTATO:

Anche l’apprendistato ha formato oggetto di discussione in sede governativa al fine di rendere maggiormente omogenea la disciplina in tutt’Italia. Per raggiungere questo scopo entro il 30 settembre p.v. la conferenza Stato-Regioni dovrà adottare le linee guida che disciplinano soprattutto la tipologia dell’apprendistato professionalizzante che le piccole e medie imprese e le microimprese dovranno adottare entro la fine del 2015. Le linee guida potranno definire alcune modifiche al Testo Unico sull’apprendistato (Dlgs 167/11) approvato nel 2011.

– Il Decreto ha ritoccato la disciplina del contratto a termine contenuta nel DLgs 368/2001, ripristinando i vecchi intervalli di 10 o 20 giorni che devono intercorrere tra un contratto e l’altro, a seconda che il contratto iniziale abbia avuto una durata inferiore o superiore a 6 mesi. Detti intervalli sono particolarmente importanti poiché se non vengono rispettati il secondo contratto stipulato a termine viene considerato per legge a tempo indeterminato.

– Due ulteriori novità riguardano la prosecuzione di fatto del rapporto a termine dopo la scadenza (fissata al massimo in 30 o 50 giorni a seconda della durata fino a sei mesi o oltre del rapporto iniziale):

i) il datore potrà beneficiare di tali termini di prolungamento anche quando il primo rapporto era acausale;

ii) è abrogata la comunicazione al Centro per l’impiego con cui si rende noto che il rapporto di lavoro continuerà oltre il termine inizialmente pattuito.

iii)Da ultimo, il provvedimento conferma che non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 ai rapporti di lavoro instaurati con i lavoratori in mobilità ai sensi dell’art. 8 della L. n. 223/1991 e stabilisce che i limiti quantitativi di utilizzazione previsti dalla contrattazione collettiva trovano applicazione anche per il contratto acausale.

– INCENTIVI PER LAVORO INTERMITTENTE:

Per quanto riguarda il lavoro intermittente viene previsto che i lavoratori possano essere chiamati per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di un triennio solare. Il superamento del limite comporta la conversione del rapporto in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno indeterminato. Inoltre le sanzioni (da 400 a 2.400 euro per ciascun lavoratore) per la mancata comunicazione preventiva alla DTL del lavoro a chiamata non trovano applicazione quando dagli adempimenti di carattere contributivo assolti dall’impresa si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. – Per i contratti a progetto si è provveduto a sopprimere l’inciso “ai fini della prova”, quindi l’elencazione degli elementi che il contratto deve contenere diventa tassativa, pena la conversione in rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Inoltre, nella normativa è stata sostituita la vocale “e” al posto della “o” prevedendo ora che il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetivi (e non “O”). Cioè le due condizioni devono verificarsi assieme per invalidare il contratto.

– CONVALIDA DIMISSIONI:

– Il Decreto conferma che la convalida delle dimissioni e/o delle risoluzioni consensuali (tutela contro le dimissioni in bianco) è necessaria anche in caso di cessazione di rapporti di cococo, di lavoro a progetto e di associazione in partecipazione. L’estensione ai co.co.co e agli associati in partecipazione, riguarda altresì l’obbligo di convalidare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto della lavoratrice madre e del lavoratore padre, intervenute durante il periodo di gravidanza o entro i primi tre anni di età del bambino o di ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

– STATUS DI DISOCCUPATO:

– Si ripristina parte della normativa in vigore ante riforma Fornero, in particolare il lavoratore conserva lo status di disoccupato anche a seguito dello svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione (da ultimo 8.000 euro annui, per il lavoro subordinato, e 4.800 annui, per gli autonomi).

– RESPONSABILITA’ SOLIDALE:

– Si torna per l’ennesima volta sul concetto di responsabilità solidale negli appalti. Innanzitutto ponendo un limite alle clausole di riserva previste dai contratti collettivi nazionali che, com’è noto, possono derogare alla responsabilità solidale: il Decreto Occupazione infatti circoscrive il loro raggio d’azione solo ed eventualmente alle retribuzioni, lasciando fuori i contributi previdenziali e quelli assicurativi. In secondo luogo disponendo che il committente risulta responsabile in solido con l’appaltatore ed il subappaltatore anche per i compensi ed i contributi relativi ai lavoratori autonomi occupati nell’appalto (cococo, lavoro a progetto, contratto d’opera, ecc.).

– LICENZIAMENTI:

– La riforma Fornero viene ritoccata anche sulla disciplina dei licenziamenti. Più precisamente la procedura che vede il passaggio obbligato dalla DTL in caso di recesso per motivi economici non trova applicazione per:

i) i licenziamenti motivati per superamento del periodo di comporto;

ii)i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto;

iii) per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile per completamento delle attività e chiusura del cantiere. Per questi ultimi due casi la riforma Fornero già esclude, peraltro il pagamento a carico del datore di lavoro del contributo all’Aspi. Inoltre la mancata presentazione di una delle parti al tentativo di conciliazione potrà essere considerato dal giudice quale elemento di prova.

– SICUREZZA SUL LAVORO:

– In tema di sicurezza sul lavoro è previsto l’inasprimento del regime sanzionatorio. In sostanza dal 1° luglio 2013 tutte le sanzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 sono rivalutate del 9,6%.

Cordiali saluti.

Avv. Stefano Salvetti