Responsabilità amministrativa / penale delle aziende

Responsabilità amministrativa / penale delle aziende

in collaborazione con:
– Dott. Claudio Della Monica (consulente del lavoro)
– Dott. ssa Patrizia d’Adamo (commercialista)
– Ing. Giovanni d’Adamo (consulente D. Lgs. n. 231/2001)

Informativa

Cresce sempre di più l’interesse per la responsabilità amministrativa / penale delle aziende: D. Lgs. N. 231 / 2001

Alla luce delle recenti sentenze dei Tribunali italiani di condanna di note aziende (Impregilo, UBS etc) a versare sanzioni pecuniarie nell’ordine di 500.000 / 750.000 – per riscontrata responsabilità amministrativa / penale a carico delle stesse, come conseguenza diretta delle condotte poste in
essere dai loro amministratori e/o dai loro dipendenti, è cresciuto sempre più l’interesse per il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (Responsabilità amministrativa / penale delle imprese, associazioni, enti etc)
Tale impianto normativo ha introdotto nell?ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativadegli Enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica (vale a dire qualunque soggetto diverso dalla persona fisica comunque costituito, con esclusione dello stato, degli enti pubblici territoriali, degli altri enti pubblici non economici nonché degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale).
La responsabilità dell’Ente – analoga alla responsabilità penale – sorge per connessione con la commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’Ente stesso, di uno dei Reati o degli Illeciti Amministrativi specificamente previsti dal Decreto Legislativo (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: corruzione, concussione, reati societari, delitti contro la personalità individuale, riciclaggio, SICUREZZA SUL LAVORO).
La responsabilità dell’Ente può sussistere qualora il Reato o l’Illecito Amministrativo siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Il rapporto funzionale che lega l’autore del Reato o dell’Illecito Amministrativo all’Ente può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto Legislativo.
La responsabilità (amministrativa) dell’Ente è aggiuntiva alla responsabilità della persona fisica e non sostitutiva della stessa. La responsabilità penale della persona fisica resta regolata dal diritto penale comune.
In dipendenza della commissione dei reati previsti nel D. Lgs. n. 231/2001, il Giudice penale, potrà applicare le sanzioni nei confronti dell?impresa.
Sono previste sanzioni pecuniarie, misure interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna.
Le sanzioni pecuniarie si applicano in relazione a tutti gli illeciti dipendenti dai reati previsti nel decreto e possono raggiungere importi consistenti (fino ad un massimo di 1.549.370,00 Euro).
L’importanza della novità di tale decreto risiede nel fatto che le norme che lo compongono prevedono per l’Ente una forma specifica di esonero dalla responsabilità se:
a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato “modelli di organizzazione, di gestione e di controllo”idonei a prevenire i reati;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l?osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell?ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cosiddetto Organismo di Vigilanza) ;
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b) che precede.
L’adozione del Modello Organizzativo da parte dell’Ente è, pertanto, una facoltà e non un obbligo.
Allora perché è consigliabile adottare un “Modello Organizzativo” ex D. Lgs. n. 231/2001 ?
Per la Società:
a) esso rappresenta una condizione necessaria per ottenere un esonero di responsabilità della Società in caso di commissione di uno dei reati previsti da parte di un dipendente / collaboratore evitando le sanzioni previste ovvero contenendone l’entità;
b) opportunità di dare trasparenza alle proprie procedure interne (migliorandole nel contempo) e di salvaguardare la propria “immagine pubblica”;
c) poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 ogni qualvolta ciò venga richiesto nell?ambito dei rapporti contrattuali (ad es. per la partecipazione a bandi di gara);
d) l’articolo 2381 del nuovo diritto societario impone all’azienda di dotarsi di sistemi di gestione d’impresa (cosiddetti sistemi di “Corporate Governance”). I Modelli Organizzativi costituiscono una valida base per la realizzazione dei sistemi di governo societario.
Per gli Amministratori:
a) evitare possibili azioni di responsabilità da parte dei soci (art. 2392 del Codice Civile: “gli amministratori sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”).
Il D. Lgs. n. 231/ 2001, poi, è in continua evoluzione: nell’elenco dei reati in esso contenuti il legislatore ha ritenuto di inserire non solo i reati dolosi, ma altresì, alla luce delle problematiche inerenti le “morti bianche” anche i reati colposi (omicidio colposo e lesione personale colposa).
Non vi è chi non veda che d?ora in poi qualsiasi azienda, sia essa produttiva, industriale, di servizi od altro, che si relazioni o meno con la P.A. si espone con la propria attività ad alcune aree a rischio per le quali potrà subire il regime sanzionatorio del D. Lgs. n. 231 / 2001, come novellato dai
recenti e successivi decreti.
E’ quindi consigliabile a tutte le aziende di sensibilizzare le coscienze dei propri amministratori verso questo importante nuovo tema.
Per qualsiasi chiarimento e/o esposizione dei contenuti della legge, Vogliate prendere contatto direttamente con il nostro studio all’indirizzo indicato.

Cordiali saluti

Avv. Stefano Salvetti

  • Vi informiamo, altresì, che in relazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il trattamento del Vostro indirizzo di posta elettronica sarà svolto con mezzi elettronici e automatizzati solo per inviarVi la newsletter in oggetto, per informarVi sulle novità più rilevanti nell’ambito del diritto.
  • Vi ricordiamo i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai Vostri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione facendone richiesta presso lo Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, via G. Omboni, 1, 20129, Milano o scrivendo all’indirizzo e-mail info@avvocatosalvetti.it.
  • Chi non volesse beneficiare di tale servizio gratuito, potrà rispondere con email, alle varie comunicazioni, specificando “Desidero non ricevere la newsletter dello Studio Legale dell’Avvocato Salvetti, rimuovete quindi il mio indirizzo E-Mail dall’archivio”.