In tema di locazione non abitativa ad uso commerciale, l’art. 27, settimo comma, della L. 392/78 attribuisce al conduttore la facoltà di recedere nei casi previsti dal contratto di locazione (c.d. recesso convenzionale) o se ricorrono “gravi motivi” (c.d. recesso legale); il locatore, invece, non può liberamente recedere dal contratto.
Sul punto, una recente sentenza (n. 549 del 17 gennaio 2012), emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto legittimo il recesso del conduttore dal contratto di locazione con la sola indicazione dei motivi che inducono la conclusione del rapporto.
I giudici di legittimità hanno, infatti, precisato che la raccomandata da inviare al locatario, non deve contenere anche la spiegazione delle ragioni di fatto o economiche su cui tale motivo è fondato né la prova di tali affermazioni, essendo sufficiente, infatti, la comunicazione che esiste quel “grave motivo” e che questo osti irrimediabilmente alla prosecuzione della locazione.
I gravi motivi, prosegue la Corte, “(…) devono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto ed essere tali da rendergli particolarmente gravosa, anche solo per ragioni economiche, la prosecuzione del contratto.”
Ciò non significa, precisano i Giudici di legittimità, che nell’indicazione del motivo il conduttore abbia anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, perché queste attività devono essere svolte solo in caso di contestazione da parte del locatore.
A RICHIESTA DEGLI UTENTI, ANCHE VIA EMAIL, I PROFESSIONISTI RILASCIANO INIZIALI PARERI, SENZA IMPEGNO E NON ONEROSI VOLTI AD INQUADRARE LE FATTISPECIE ESPOSTE.
Contattaci compilando il seguente modulo :
(*campi obbligatori)
[si-contact-form form=’1′]