Sales Agreements

SALES AGREEMENTS: ALCUNE CONSIDERAZIONI SUI CONTENUTI E SULLA LEGGE APPLICABILE

Nei contratti di compravendita di beni mobili, nei quali entrambe le parti abbiano la loro sede d’affari in Stati diversi, si applica la Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 che costituisce la legge nazionale per la vendita internazionale di beni mobili per gli Stati che vi hanno aderito.

L’art. 6 della suddetta Convenzione, però, permette alle parti contraenti di escludere totalmente la Convenzione o derogare a singole sue disposizioni o a modificarne gli effetti, in favore di clausole contrattuali tra le parti che diventano legge applicabile tra i contraenti. Va ricordato, però, che la suddetta Convenzione non si applica però nel caso di vendite a consumatori, vendite all’asta, vendite di valori mobiliari, di titoli di credito o valuta, vendite di navi e aeromobili, vendita di energia elettrica (art.2), vendite di beni ancora da fabbricare o produrre qualora il produttore fornisca una parte sostanziale dei materiali da utilizzare nella fabbricazione o nei casi in cui la prestazione di mano d’opera o servizi sia prevalente rispetto alla fornitura di beni (art.3).

La Convenzione non disciplina, inoltre, la validità del contratto e gli effetti dello stesso sulla proprietà delle merci compravendute (art.4), che sono oggetto di accordi precisi extra tra le parti. La Convenzione può prevedere, altresì, le tempistiche di consegna delle merci (art.33), la conformità (l’assenza di vizi) dei beni oggetto di fornitura, i rimedi per l’eventuale inadempimento del venditore (artt. 45 – 52), il risarcimento dei danni, gli interessi per i ritardati pagamenti le esimenti di responsabilità (artt. 71 – 80) etc…

Nei Sales Agreements di norma vengono inseriti gli International Commercial Terms (Incoterms), ovvero quelle regole relative ai termini di consegna delle merci che definiscono i rispettivi compiti di venditore, la ripartizione dei relativi costi, il trasferimento dei rischi e delle responsabilità nella consegna della merce tra venditore e compratore etc… Core business dei Sales Agreement sono le condizioni generali di contratto che, per la common law di norma applicata a tali tipi di contratto, prevalgono se inserite nell’ultima offerta accettata secondo l’adagio Last Shoot Rule (Vince chi spara per ultimo).

Perché un contratto dia sicurezza ad entrambe le parti e vengano evitate costose ed inutili vertenze internazionali, dovrà poi essere evitata la cosiddetta Battle of forms tra venditore e compratore, ovverosia lo scambio continuo di rispettive condizioni generali di vendita prima dell’esecuzione del contratto onde evitare quali delle due disciplini il rapporto contrattuale in essere. A tal proposito la Convenzione di Vienna pone un correttivo a tale pratica con la Mirror Image e last shoot rule allorché all’art. 19.2 definisce i criteri di accettazione delle offerte che non possono sovvertire il contenuto delle stesse ne porre limitazioni o aggiunte agli ordini che non siano stati concordemente discussi tra le parti.

Insomma, un contratto di sales agreement deve mirare ad evitare interpretazioni contrastanti da parte di entrambe le parti e, uno dei metodi, oltre a quelli sopra citati, consiste nell’apposizione di una prevail clause che esclude l’applicazione di condizioni difformi.