Indennità agente di commercio

L’indennità di cessazione del rapporto è disciplinata in modo diverso dalla normativa di cui all’art. 1751 C.C. rispetto alla contrattazione collettiva.

La norma codicistica prevede la corresponsione all’agente di un’indennità di cessazione del rapporto se sussistono alcune concorrenti condizioni:

— l’agente abbia procurato nuovi clienti al proponente o sviluppato sensibilmente gli affari ed il proponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi;

— il pagamento dell’indennità sia equo.

A differenza della contrattazione collettiva, l’art. 1751 C.C. non prevede un criterio per il calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto ma si limita a determinarne l’entità massima: “l’importo non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione”.

 Al  link sotto mettiamo a disposizione le formule di calcolo per le indennità degli agenti

                                         

 

Gli accordi economici collettivi prevedono, invece, il diritto ad un’indennità per l’agente qualora il rapporto si risolva a mera iniziativa del preponente o ad iniziativa dell’agente ma per un fatto imputabile al preponente o comunque per ragioni che non possono essere attribuite all’agente stesso.

Tale indennità è costituita da tre componenti:

— indennità di risoluzione del rapporto : viene accantonata dal proponente presso uno speciale fondo gestito dall’Enasarco, denominato “Fondo Indennità di risoluzione rapporto” (comunemente detto FIRR) e consiste in una somma riconosciuta all’agente indipendentemente dai propri meriti;

— indennità suppletiva di clientela: calcolata applicando alle provvigioni e agli altri compensi maturati dall’agente nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, un’aliquota che può variare dal 3 al 3,5%;

— indennità meritocratica: viene riconosciuta all’agente quando abbia apportato nuovi clienti e/o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con quelli esistenti in modo da procurare al preponente sostanziali vantaggi.

Per il calcolo di tale indennità occorrerà valutare in via preliminare che il totale delle prime due indennità non superi il massimo indicato all’art. 1751 comma 3° C.C. per poi valutare se l’agente abbia o meno ottenuto un aumento provvigionale con la propria attività.

Gli AEC, diversamente dalla normativa codicistica, prevedono un sistema di indennità che di fatto si fonda sulla durata del rapporto di agenzia e sulle provvigioni percepite, quindi su elementi distinti da quelli previsti dall’art. 1751 C.C. connessi alla permanenza dei vantaggi nella sfera del preponente.

Volendo semplificare si potrebbe dire che le condizioni per accedere alle indennità previste dagli AEC sono più facilmente realizzabili di quelle previste dalla norma codicistica, anche se per contro quest’ultima potrebbe, nei rapporti di breve e media durata, consentire all’agente di ottenere una somma superiore.
Le sentenze più recenti ritengono che le indennità di cessazione del rapporto previste dagli A.E.C. costituiscano un trattamento minimo garantito per l’agente, da considerarsi migliore laddove nel caso concreto, non spetti all’agente un’indennità di legge in misura superiore.

 

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