Processo sommario di cognizione

La vera novità della riforma processuale civile compiuta dalla Legge 69/09 è sicuramente l’introduzione del nuovo rito speciale: il “procedimento sommario di cognizione” contemplato negli artt. da 702 bis a 702 quater che dovrebbe consentire di risolvere in tempi, piuttosto ristretti, i c.d. contenziosi seriali.
Tale procedimento è applicabile a tutte le cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica, ovverosia con esclusione delle controversie in cui è necessaria la composizione collegiale, nonché le cause devolute in primo grado al Giudice di Pace e quelle da decidersi in unico grado dalla Corte d’Appello.
Il procedimento si sviluppa in maniera sommaria atteso che all’udienza il Giudice, se competente, sente le parti – omettendo ogni formalità non essenziale al contraddittorio – e procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti.
In ogni caso, si deve trattare di causa che richiedono un’istruzione sommaria, poiché in difetto il Giudice alla prima udienza pronuncerà un’ordinanza non impugnabile fissando l’udienza di trattazione che in tal caso seguirà le norme del processo di cognizione ordinario.
Va da sé come ciò determini un ampliamento inverosimile del libero arbitrio del singolo Giudice nell’ammettere o meno la controversia di turno al procedimento sommario di cognizione.
Il giudizio si conclude non con sentenza ma con ordinanza – di accoglimento o di rigetto delle domande – provvisoriamente esecutiva ed idonea a passare in giudicato.

Avv. Stefano Salvetti