Omesso versamento delle ritenute: profili di responsabilità penale e amministrativa e differenze tra ritenute fiscali e previdenziali.

Omesso versamento delle ritenute: profili di responsabilità penale e amministrativa e differenze tra ritenute fiscali e previdenziali.

Il recente D. L.vo n. 158 / 2015, in attuazione della legge delega 23 / 2014 ha apportato numerose novità alla disciplina tributaria e, oltre ad aver innalzato le soglie di tutti i reati previsti dal D. Lgs. 74 / 2000, é intervenuto anche in tema di omesso versamento delle ritenute fiscali con particolare riferimento all'art. 10 bis del suddetto D. L.vo 74 / 2000.

In sostanza le nuove modifiche hanno innalzato la soglia di punibilità per coloro che omettono di versare l'imposta elevandola da € 50.000,00 ad € 150.000,00 per ciascun periodo di imposta, mandando "assolti" coloro che in precedenza all'entrata in vigore del decreto attuativo avevano superato l'iniziale soglia degli € 50.000,00.

Differente sorte, invece, é stata riservata a coloro che omettono di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali e quindi a coloro che incorrono nel reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 12 settembre 1983 n. 463 come convertito dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.

La delega, conferita dal Governo al Parlamento con la legge 23 / 2014, é volta a trasformare il reato in illecito amministrativo sino alla soglia di € 10.000,00 annui; vale a dire che ad oggi, specie dopo il recentissimo decreto attuativo del 13 novembre u.s., approvato dal Consiglio dei Ministri,  resta la punibilità per coloro che omettono di versare all'INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali per un importo computato sull'anno solare superiore ad € 10.000,00; per gli altri — come si é detto — resta la non punibilità.

Ugualmente non ricorre la punibilità nel caso in cui il datore di lavoro provveda al pagamento delle ritenute previdenziali entro tre mesi dalla loro contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, come previsto dall'art. 2 comma 1 bis, seconda parte D.L. 12 settembre 1983 n. 463.   

Dunque un differente trattamento viene riservato ai privati ed ai legali rappresentanti delle società per i versamenti relative ad imposte, rispetto a quelli relativi a ritenute previdenziali per i quali — di fatto — nessuna depenalizzazione é stata accordata, oltre gli € 10.000,00.

Tale differenza deve restare ben presente in capo a coloro (società e privati) che si trovano quotidianamente a dover affrontare problemi di cassa o di illiquidità e credono di poterli risolvere "provvisoriamente" mediante il mancato versamento delle suddette ritenute.

Il ns. studio ha seguito e sta seguendo le problematiche giuridiche di ordine penale e civile, anche nei confronti dell'INPS e degli altri enti, scaturenti dalle tematiche di cui sopra si é fatto cenno, avendo acquisito un'esperienza specifica in tal senso.

Milano, lì 18 novembre 2015

Avv. Stefano Salvetti                                                                                Avv. Luigi Colantuoni