Responsabilita’ amministrativa / penale delle aziende: la tempestiva adozione dei modelli organizzativi assolve l’azienda

Responsabilita’ amministrativa / penale delle aziende: la tempestiva adozione dei modelli organizzativi assolve l’azienda

La tempestiva adozione dei modelli organizzativi ex decreto 231 / 2001 e secondo le linee guida della Confindustria, per la prima volta assolvono una s.p.a., quotata in Borsa, dal reato di aggiotaggio, di cui sono imputati anche i suoi vertici.

I modelli passano il primo test di efficacia.

A nove anni dall’entrata in vigore del decreto 231, con la dirompente novità della responsabilità amministrativa delle società per i reati commessi da dipendenti, per la prima volta la magistratura ha prosciolto una società che aveva adottato i modelli prima della commissione del reato.

È’ avvenuto a Milano dove il Gip, al termine di un procedimento svolto con rito abbreviato, ha considerato non punibile (sentenza del 17 novembre 2009) ]1], sulla base dell’art. 6 D.Lgs. n. 231/2001, una società quotata i cui vertici erano stati accusati di aggiotaggio (reato per il quale l’ente può essere sanzionato qualora ne abbia ricavato un vantaggio).

Una pronuncia a suo modo storica, anche se discutibile nelle motivazioni. Che potrebbe effettivamente contribuire a rimuovere o attenuare lo scetticismo cui a poco a poco era approdata buona parte della riflessione sui modelli. O almeno sulla loro efficacia. Sinora, infatti, le pronunce che, a vario titolo e da vari giudici, sono state emesse in materia non avevano mai riconosciuto quella forza esimente dei modelli che pure era nelle intenzioni del legislatore.

Anzi, da P.M., anche preparati nell’attività di contrasto alla criminalità economico finanziaria come quelli della procura di Milano, era stata più volte sottolineata la tautologia per cui se un reato è stato commesso da parte di un dipendente, soprattutto dai vertici, già questo solo dimostra di fatto l’inefficacia di un modello organizzativo che proprio a scongiurare illeciti dovrebbe invece essere indirizzato.

La sentenza del Tribunale di Milano prende, invece, una strada diversa e mette in evidenza, per criticarla, la tesi dell’attribuzione di una sorta di “responsabilità oggettiva” a carico delle società. Anche perché, se venisse ammessa, questo significherebbe di fatto la totale inapplicabilità dell’art. 6 D.Lgs. n. 231/ 2001.

In questa direzione «occorre verificare l’efficacia del modello con valutazione ex ante e non ex post, rispetto agli illeciti commessi dagli amministratori».