Nel contratto di appalto di servizi, l’appaltatore ha a disposizione due principali strumenti giuridici per svincolarsi dal committente: la risoluzione del contratto per inadempimento o il recesso unilaterale, ciascuno con presupposti e conseguenze differenti.
1. Risoluzione del Contratto per Inadempimento del Committente.
La risoluzione del contratto per inadempimento è disciplinata dagli articoli 1453 e 1455 del Codice Civile.
1.1. Fondamento normativo:
L’articolo 1453 del Codice Civile stabilisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. Tuttavia, l’articolo 1455 del Codice Civile precisa che il contratto non può essere risolto se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
1.2. Valutazione della “non scarsa importanza” dell’inadempimento:
Per poter chiedere la risoluzione, gli inadempimenti del Cliente devono essere di “non scarsa importanza”. La giurisprudenza ha chiarito che la valutazione della non scarsa importanza dell’inadempimento deve essere condotta tenendo conto di un duplice criterio [Cass. Civ., Sez. 1, N. 20874 del 21-07-2021]:
– Parametro oggettivo: si verifica se l’inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell’economia complessiva del rapporto, creando uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale.
– Elementi di carattere soggettivo: si considera il comportamento di entrambe le parti, come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione da parte di una, o un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell’altra.
Per stabilire se gli inadempimenti siano di “non scarsa importanza”, il giudice dovrebbe valutare l’effettiva incidenza di tali condotte sull’economia complessiva del contratto e sull’interesse del committente. La Cassazione ha ribadito che, ai fini della legittimità del recesso (che è una forma di risoluzione stragiudiziale), non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l’utilità del contratto alla stregua dell’economia complessiva del medesimo [Cass. Civ., Sez. 2, N. 8773 del 03-04-2024].
1.3. Conseguenze della risoluzione per inadempimento.
Se la risoluzione viene pronunciata per inadempimento del Cliente, l’appaltatore avrebbe diritto, oltre allo scioglimento del contratto, al risarcimento integrale del danno subito. Questo include sia il danno emergente, sia il lucro cessante (il mancato guadagno che avrebbe ottenuto dall’esecuzione completa del contratto) [Tribunale Ordinario Torino, sez. 8, sentenza n. 7/2016][Tribunale Di Milano, Sentenza n.1498 del 21 Febbraio 2025].
2. Recesso Unilaterale Convenzionale
Se nel contratto di appalto è riportata una specifica clausola, allora l’appaltatore può recedere unilateralmente.
2.2. Modalità di esercizio e conseguenze.
Per esercitare questo diritto, l’appaltatore dovrebbe semplicemente notificare al committente la sua intenzione di recedere, rispettando il termine di preavviso stabilito nel contratto.
Il recesso unilaterale, a differenza della risoluzione per inadempimento, non richiede la prova di un inadempimento grave della controparte. Tuttavia, se l’appaltatore recede in base ad una precisa clausola, potrebbe non avere diritto al risarcimento del danno per inadempimento (come il lucro cessante), poiché il recesso si fonda su una facoltà convenzionale e non su una violazione contrattuale della controparte.
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Stefano Salvetti