L’ARBITRO ASSICURATIVO (AAS)

Venti domande e risposte per orientarsi nel nuovo strumento

Operativo dal 15 gennaio 2026

Elaborato sulla base di: D.M. 215/2024 • Disposizioni IVASS n. 106122/2025 • Provvedimento IVASS n. 160/2025

INTRODUZIONE

Con l’entrata in operatività dell’Arbitro Assicurativo (AAS) il 15 gennaio 2026, il panorama dei rimedi stragiudiziali disponibili in Italia si arricchisce di uno strumento di notevole rilevanza per chiunque intrattenga rapporti con imprese assicuratrici o intermediari. Il presente parere si propone di rispondere, in modo accessibile e diretto, alle venti domande più ricorrenti che privati, professionisti, imprese e compagnie di assicurazione si pongono di fronte a questa novità.

L’AAS è istituito presso l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) e trova il suo fondamento normativo nell’art. 187.1 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 209/2005), nel D.M. 215/2024, nelle Disposizioni tecniche e attuative IVASS del 23 maggio 2025 e nel Provvedimento IVASS n. 160 del 7 ottobre 2025.

SEZIONE 1 — CHE COS’È E A CHI SERVE

D1. Cos’è esattamente l’Arbitro Assicurativo e perché è stato introdotto proprio ora?

RISPOSTA

L’Arbitro Assicurativo (AAS) è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative, istituito presso l’IVASS con il D.M. 215/2024 ed operativo dal 15 gennaio 2026. Si tratta di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) modellato sull’esperienza ormai consolidata dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che con circa 14.000 ricorsi annui rappresenta il più utilizzato strumento di conciliazione in Italia.

La sua introduzione risponde a un obbligo europeo: la Direttiva 2013/11/UE imponeva agli Stati membri di dotarsi di simili strumenti entro il 2015. L’Italia ha accumulato un ritardo di circa undici anni, ma ha finalmente colmato la lacuna, completando il quadro degli organismi ADR di settore (già esistenti per banca, finanza, energia, telecomunicazioni e trasporti).

► L’AAS non è un arbitrato in senso tecnico: le sue decisioni non sono immediatamente eseguibili né vincolanti come una sentenza. È più simile a una mediazione valutativa rafforzata.

D2. Chi può ricorrere all’AAS? Solo i consumatori privati o anche le imprese?

RISPOSTA

La platea dei soggetti legittimati è ben più ampia di quanto si possa pensare. L’AAS si rivolge all’intera “clientela”, definita come qualsiasi soggetto — persona fisica o giuridica — che:

(a) abbia o abbia avuto un rapporto contrattuale con un’impresa assicurativa o un intermediario;

(b) sia titolare per legge di azione diretta nei confronti dell’impresa (es. danneggiati da sinistri stradali o da malpractice medica);

(c) abbia comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative (es. beneficiario di una polizza vita).

Possono quindi ricorrere non solo i consumatori privati, ma anche artigiani, commercianti, piccole e medie imprese, società di capitali e professionisti — purché la controversia non riguardi la loro attività professionale assicurativa o di intermediazione.

► La nomina dei membri del Collegio prevede espressamente rappresentanti designati da Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confcommercio, a conferma dell’apertura alle persone giuridiche.

D3. Quali controversie posso portare davanti all’AAS? Esiste un elenco?

RISPOSTA

L’AAS è competente per le controversie derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione, aventi ad oggetto:

• l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi;

• l’inosservanza delle regole di comportamento nella distribuzione assicurativa (correttezza, trasparenza, adeguatezza dei prodotti);

• controversie in materia di accesso agli atti (art. 146 Cod. Ass.).

Sono invece escluse: controversie sui sinistri gestiti dai Fondi di Garanzia (vittime della strada e della caccia), fattispecie di competenza CONSAP, i cd. “grandi rischi” (corpi di veicoli ferroviari, aerei, marittimi, credito e cauzione professionale).

► Una condizione essenziale: la controversia deve essere decidibile su base esclusivamente documentale. L’AAS non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze.

SEZIONE 2 — LA PROCEDURA PASSO PER PASSO

D4. Qual è la prima cosa da fare prima di poter adire l’AAS?

RISPOSTA

Il passo preliminare è obbligatorio e inderogabile: presentare un reclamo scritto all’impresa di assicurazione o all’intermediario interessato. Senza questo reclamo, il ricorso sarà dichiarato inammissibile.

Il reclamo deve essere scritto e indirizzato al soggetto corretto (impresa o intermediario, a seconda di chi è coinvolto nella vicenda). L’impresa ha 45 giorni di tempo per rispondere (come previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008).

Solo dopo la risposta insoddisfacente — o decorsi inutilmente i 45 giorni — si può depositare il ricorso all’AAS, e comunque entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo.

► Chi aveva già proposto reclamo prima del 15 gennaio 2026 ha tempo fino al 15 gennaio 2027 per presentare il ricorso all’AAS.

D5. Come si presenta concretamente il ricorso? Serve un avvocato?

RISPOSTA

Il ricorso si presenta esclusivamente in via telematica, attraverso il portale www.arbitroassicurativo.org, con procedura guidata. Non è consentita alcuna altra modalità di presentazione.

Non è necessario l’assistenza di un avvocato: si può presentare personalmente, oppure tramite qualsiasi soggetto munito di procura (un professionista, un’associazione dei consumatori, un consulente). Questo è uno dei punti di forza dello strumento, che abbatte le barriere di accesso alla giustizia.

Al ricorso vanno allegati: documento di identità, prova del reclamo precedente, eventuale risposta ricevuta, tutta la documentazione utile e la ricevuta del pagamento del contributo di 20 euro (tramite PagoPA).

► Contributo di 20 euro rimborsato dalla controparte in caso di accoglimento del ricorso.

D6. Quanto dura la procedura? Quali sono i tempi realistici?

RISPOSTA

I tempi teorici sono strutturati in tre fasi principali:

1. Fase istruttoria: la controparte ha 40 giorni per depositare la memoria di controdeduzioni; il ricorrente ha 20 giorni per la replica; la controparte ha ancora 20 giorni per la controreplica. Totale: circa 85 giorni (più 5+5 per le trasmissioni della segreteria).

2. Fase decisoria: il Collegio ha 90 giorni dal fascicolo completo per decidere, prorogabili di ulteriori 90 in caso di controversie complesse.

3. Sospensioni feriali: i termini si sospendono dal 1° al 31 agosto e dal 23 al 6 gennaio (46 giorni complessivi, superiori alla sospensione feriale del processo civile!).

Stima realistica: tra 6 e 10 mesi dal deposito del ricorso. È un dato da valutare comparativamente rispetto a una mediazione o negoziazione assistita, che soddisfano la condizione di procedibilità in tempi più brevi, ma raramente portano a un accordo in campo assicurativo.

► I tempi della procedura sono un elemento critico su cui la dottrina ha già espresso riserve.

D7. Cosa succede se deposito il ricorso e poi decido di andare in giudizio?

RISPOSTA

Se dopo aver depositato il ricorso all’AAS si instaura un giudizio ordinario o un’altra procedura ADR sulla medesima controversia, il Collegio dichiara l’improcedibilità e chiude il procedimento.

Viceversa, se si vuole andare in giudizio dopo aver concluso (o anche solo avviato) la procedura davanti all’AAS, è possibile farlo: il ricorso all’AAS soddisfa la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in alternativa alla mediazione civile e alla negoziazione assistita.

► L’AAS e il giudice ordinario devono operare in sequenza, mai in parallelo sulla stessa controversia.

SEZIONE 3 — LA DECISIONE E I SUOI EFFETTI

D8. La decisione dell’AAS è vincolante? La compagnia è obbligata a pagare?

RISPOSTA

Questa è la domanda cruciale e la risposta merita chiarezza: no, la decisione dell’AAS non è vincolante per il ricorrente e non è eseguibile coattivamente nei confronti dell’impresa.

L’impresa ha l’obbligo di eseguire la decisione entro 30 giorni dalla comunicazione e di trasmettere prova dell’adempimento entro i successivi 5 giorni. Ma nessuna sanzione economica è prevista per chi non adempie. L’unica conseguenza è di natura reputazionale:

• pubblicazione dell’inadempimento sul sito dell’AAS per 5 anni;

• obbligo per l’impresa di pubblicarlo anche sul proprio sito per 6 mesi.

In pratica, la decisione funziona come quella dell’ABF: nella prassi, le imprese adempiono nella grande maggioranza dei casi (l’ABF registrava circa il 75% di adempimento nel 2023), perché il rischio reputazionale è percepito come concreto in un mercato vigilato.

► Il ricorrente che non ottiene adempimento può sempre agire in giudizio: la decisione dell’AAS non preclude e non pregiudica l’azione giudiziaria.

D9. Come decide il Collegio? Applica la legge o può decidere secondo equità?

RISPOSTA

Il Collegio decide a maggioranza dei cinque componenti, con motivazione scritta. La regola generale è la decisione secondo diritto.

Tuttavia, nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni (es. RC auto, polizze casa, infortuni), quando il Collegio ritiene già accertato il diritto al risarcimento (l’”an debeatur”), può liquidare il danno secondo equità sulla base degli elementi forniti dalle parti.

Negli altri casi (polizze vita, controversie non risarcitorie), la decisione secondo equità è possibile solo se entrambe le parti lo richiedono concordemente.

► La decisione secondo equità non significa arbitrio: devono comunque essere rispettati i principi informatori della materia, le norme costituzionali e quelle europee.

D10. Quali importi massimi posso richiedere all’AAS?

RISPOSTA

Il decreto ministeriale fissa limiti di valore precisi:

Polizze vita:

• Fino a 300.000 euro per i contratti del ramo I (assicurazione sulla durata della vita umana) con prestazioni dovute solo in caso di decesso;

• Fino a 150.000 euro negli altri casi vita.

Polizze danni:

• Fino a 2.500 euro se la domanda è proposta dal terzo danneggiato con azione diretta nei confronti dell’impresa del responsabile (RC auto, responsabilità sanitaria);

• Fino a 25.000 euro in tutti gli altri casi.

I limiti si applicano all’importo richiesto, non al valore del sinistro. Se si richiedono 30.000 euro ma la domanda rientra nei “25.000 euro negli altri casi”, il ricorso è inammissibile per la parte eccedente.

► Non vi è invece alcun limite di valore per le controversie che abbiano ad oggetto solo l’accertamento di diritti (senza richiesta di somme).

SEZIONE 4 — QUESTIONI SPECIFICHE DI INTERESSE PRATICO

D11. Cosa succede alla prescrizione del mio diritto mentre è in corso la procedura davanti all’AAS?

RISPOSTA

È un aspetto fondamentale per non perdere i propri diritti: la presentazione del ricorso all’AAS produce, dal momento del suo ricevimento, gli stessi effetti della domanda giudiziale sulla prescrizione (quindi la interrompe) e impedisce le decadenze.

Questo effetto si produce una sola volta. Significa che chi avvia la procedura non rischia di trovarsi con il diritto prescritto mentre attende la decisione dell’Arbitro.

Attenzione: per le polizze danni i diritti si prescrivono in due anni (art. 2952 c.c.), mentre per le polizze vita in dieci anni. Il ricorso all’AAS deve essere presentato entro questi termini.

► La norma che prevede la sospensione della prescrizione durante la procedura ADR è coordinata con quanto già previsto per la mediazione civile e la negoziazione assistita.

D12. Sono un danneggiato da un sinistro stradale. Posso rivolgermi all’AAS? E se ho ricevuto un risarcimento parziale?

RISPOSTA

Sì. I danneggiati da sinistri stradali che hanno azione diretta nei confronti dell’impresa del veicolo antagonista (ai sensi degli artt. 144 e 148 Cod. Ass.) possono adire l’AAS. Il limite di valore è però di 2.500 euro (differenza tra quanto richiesto e quanto offerto dalla compagnia).

Esempio pratico: se hai ricevuto 2.000 euro dalla compagnia e ne richiedevi 4.000, il valore della controversia è di 2.000 euro, entro il limite. Il ricorso è ammissibile.

Avvertenza importante: la controversia deve essere decidibile solo su base documentale. Se per quantificare il danno alla persona occorre una perizia medico-legale o una CTU, il Collegio dichiarerà l’inammissibilità sopravvenuta (cd. inammissibilità per limiti istruttori). Ciò significa che i sinistri con lesioni fisiche rilevanti difficilmente potranno essere trattati dall’AAS.

► Per l’indennizzo diretto (art. 149 Cod. Ass.), l’orientamento prevalente — supportato dal sito ufficiale e dalla relazione IVASS — è che il reclamo e il ricorso vadano presentati alla propria compagnia (impresa gestionaria), con il limite di 25.000 euro.

D13. Sono il beneficiario di una polizza vita. Posso ricorrere all’AAS se la compagnia si rifiuta di pagare o ritarda il pagamento?

RISPOSTA

Assolutamente sì. Il beneficiario di una polizza vita (diverso dal contraente) rientra pienamente nella definizione di “clientela” avente titolo a ricevere prestazioni assicurative, ed è pertanto legittimato a presentare ricorso all’AAS.

Il limite economico applicabile è: fino a 300.000 euro per le polizze vita del ramo I con prestazioni in caso di decesso; fino a 150.000 euro negli altri casi vita.

Questo è uno dei casi in cui l’AAS può rivelarsi particolarmente utile, perché spesso le controversie sui capitali vita sono documentalmente decidibili (basta la polizza, il certificato di morte, l’atto di liquidazione della compagnia con eventuale diniego) e i tempi di attesa di un giudizio civile sarebbero significativamente più lunghi e costosi.

D14. La mia controversia riguarda un intermediario (agente, broker, banca). Posso usare l’AAS?

RISPOSTA

Sì. L’AAS è competente anche nei confronti degli intermediari assicurativi, intesi come tutte le figure iscritte al Registro Unico degli Intermediari (RUI): agenti di assicurazione (sez. A), broker (sez. B), banche e intermediari finanziari (sez. D), intermediari a titolo accessorio (sez. F).

La regola chiave per individuare il corretto destinatario del reclamo (prima) e del ricorso (poi) è:

• se la doglianza riguarda l’impresa o i suoi produttori diretti (sez. C del RUI), il ricorso va verso l’impresa;

• se la doglianza riguarda l’agente, il broker o la banca, il ricorso va verso quell’intermediario specifico.

► Se si hanno doglianze separate verso impresa e intermediario, occorre aver presentato preventivamente un reclamo a ciascuno di essi, e si può proporre un unico ricorso multi-controparte.

SEZIONE 5 — PROSPETTIVA DELLE IMPRESE E DEGLI INTERMEDIARI

D15. Siamo una compagnia di assicurazione. Siamo automaticamente aderenti all’AAS o dobbiamo fare qualcosa?

RISPOSTA

Le imprese con sede legale o secondaria in Italia aderiscono automaticamente all’AAS per effetto dell’iscrizione all’albo delle imprese, senza necessità di alcuna comunicazione formale. L’adesione è quindi “automatica” e obbligatoria.

Gli adempimenti pratici da svolgere sono:

• Designare un referente interno per la gestione dei ricorsi AAS e comunicarlo all’IVASS (con i relativi recapiti di comunicazione elettronica, es. PEC);

• Informare la clientela sulle procedure di ricorso all’AAS (obbligo previsto dall’art. 14 D.M. 215/2024);

• Organizzare un processo interno per gestire i ricorsi nei tempi previsti (40 giorni per la memoria di controdeduzioni, termini perentori).

► Eccezione: le imprese operanti in libera prestazione di servizi (senza sede in Italia) possono non aderire, ma devono comunicarlo all’IVASS e indicare l’organismo ADR FIN-NET cui aderiscono nel Paese d’origine.

D16. Quali sono i costi per la compagnia in caso di ricorso accolto?

RISPOSTA

In caso di accoglimento (anche parziale) del ricorso, la compagnia deve:

1. Eseguire la decisione del Collegio entro 30 giorni;

2. Versare un contributo alle spese procedurali di 200 euro (100 euro per gli intermediari);

3. Rimborsare al ricorrente il contributo di 20 euro da lui pagato.

I contributi procedurali (200 euro) sono ridotti della metà se la decisione riconosce al ricorrente un importo pari o inferiore a quello della proposta conciliativa formulata dalla compagnia dopo il deposito del ricorso (e rifiutata dal ricorrente).

I contributi non sono invece dovuti se la decisione riconosce al ricorrente un importo pari o inferiore a quello della proposta formulata prima del ricorso e da lui rifiutata. Questo meccanismo incentiva le compagnie a formulare proposte serie in fase precontenziosa.

► I costi diretti sono modesti. Il rischio reputazionale da inadempimento è invece il vero deterrente.

D17. Come può l’AAS aiutare le compagnie a ridurre il contenzioso e i rischi reputazionali?

RISPOSTA

L’AAS rappresenta un’opportunità strategica per le compagnie che vogliono gestire proattivamente le controversie. Ecco perché:

• Costo contenuto: il costo di un procedimento AAS è enormemente inferiore a quello di un giudizio civile (spese legali, CTU, tempi lunghi);

• Apprendimento: le decisioni del Collegio saranno pubblicate sul sito dell’AAS. Analizzarle sistematicamente consente di identificare le aree di rischio e migliorare i processi interni (liquidazione sinistri, gestione reclami, formazione dei prodotti);

• Benchmarking: le imprese più attente useranno le decisioni per valutare la propria esposizione potenziale e definire strategie di offerta nei reclami;

• Compliance: l’adesione all’AAS dimostra all’IVASS un atteggiamento collaborativo e trasparente, con potenziali benefici in fase di vigilanza.

SEZIONE 6 — CONFRONTO CON GLI ALTRI STRUMENTI

D18. Qual è la differenza tra l’AAS, la mediazione civile e la negoziazione assistita? Quale conviene scegliere?

RISPOSTA

I tre strumenti soddisfano tutti la condizione di procedibilità della domanda giudiziaria in materia assicurativa (in alternativa tra loro), ma presentano differenze significative:

CaratteristicaAASMediazione civileNegoziazione assistita
Costo ricorrente20 euroVariabile (min. 40 euro)Onorario avvocato
Avvocato necessarioNoNo (ma consigliato)Sì (obbligatorio)
Durata media6-10 mesi3-6 mesi1-3 mesi
Decisione finaleSì (non vincolante)Solo accordoSolo accordo
Istruttoria tecnicaNoPossibile CTUPossibile CTU
Vincolante per impresaNo (solo reputazionale)Solo se accordoSolo se accordo

L’AAS è preferibile quando la controversia è documentalmente decidibile, non richiede perizie, e si vuole ottenere una “valutazione autorevole” dalla quale far discendere anche una eventuale trattativa.

D19. L’AAS è davvero conveniente rispetto ad andare direttamente in giudizio?

RISPOSTA

La risposta dipende dal tipo di controversia. L’AAS è particolarmente conveniente quando:

• La controversia è documentale (nessuna prova orale o tecnica necessaria);

• Il valore è contenuto (spesso non giustificherebbe i costi di un giudizio);

• Si vuole una valutazione neutra senza esporsi ai costi di un contenzioso ordinario;

• Si è disposti ad accettare una soluzione non vincolante ma autorevole;

• Si vuole sfruttare il rischio reputazionale come leva negoziale.

L’AAS è invece scarsamente efficace quando:

• La quantificazione del danno richiede una CTU medico-legale (es. invalidità permanente rilevante) — il Collegio dichiarerà inammissibilità sopravvenuta;

• Il valore eccede i limiti di competenza;

• La controversia riguarda materie escluse (Fondi di Garanzia, grandi rischi).

D20. Quali sono le principali criticità dell’AAS che è bene conoscere prima di usarlo?

RISPOSTA

Per completezza del quadro, è utile segnalare le criticità già evidenziate dalla dottrina:

1. Istruttoria solo documentale: il divieto di perizie e testimonianze limita significativamente l’utilità dello strumento nelle liti più complesse (danni fisici, controversie tecniche complesse);

2. Sospensioni feriali eccessive: 46 giorni di sospensione (agosto + Natale) sono superiori alla sospensione feriale del processo civile ordinario, il che contraddice la finalità di rapidità;

3. Un solo Collegio inizialmente: con un solo Collegio per tutta Italia, il rischio di allungamento dei tempi è concreto se i ricorsi aumentano rapidamente;

4. Decisione non eseguibile coattivamente: l’unica sanzione è reputazionale. Chi punta su questo strumento deve essere consapevole che una compagnia inadempiente non può essere costretta;

5. Incertezze interpretative sull’indennizzo diretto: il rapporto tra l’art. 149 Cod. Ass. (indennizzo diretto) e la competenza AAS non è cristallizzato dalla normativa ma solo da documenti di prassi;

6. Limiti per i cessionari del credito: la legittimazione del cessionario del credito risarcitorio (es. il carrozziere a cui è stato ceduto il credito) è controversa in dottrina.

► Nonostante le criticità, l’AAS rappresenta un’opportunità concreta per migliaia di controversie assicurative di valore contenuto, oggi prive di uno strumento efficiente ed economico.

CONCLUSIONI

L’Arbitro Assicurativo completa il panorama delle ADR italiane di settore e risponde a una domanda di giustizia rapida e accessibile in un comparto — quello assicurativo — in cui il contenzioso è storicamente elevato e i tempi dei giudici ordinari sono spesso insostenibili per liti di valore contenuto.

Per i privati e le piccole imprese, rappresenta un’opportunità concreta di ottenere una valutazione autorevole della propria posizione a costo minimo, senza la necessità di un avvocato e con la possibilità di sfruttare il rischio reputazionale come leva negoziale.

Per le compagnie di assicurazione e gli intermediari, è uno strumento da integrare nella propria strategia di gestione del contenzioso: le decisioni pubblicate costituiranno una banca dati di orientamenti arbitrali che guiderà la valutazione delle controversie future.

Fonte normativa principale: D.M. 215/2024 • Disposizioni tecniche IVASS n. 106122 del 23.05.2025 • Provvedimento IVASS n. 160 del 07.10.2025 • Art. 187.1 D.lgs. 209/2005