Una recente sentenza della Cassazione chiarisce un punto molto rilevante per imprese, HR e società coinvolte in contenziosi sui licenziamenti: se il lavoratore, dopo l’ordine di reintegrazione, sceglie l’indennità sostitutiva di 15 mensilità prevista dall’art. 18, terzo comma, dello Statuto dei Lavoratori, perde il diritto alla NASpI da quel momento in poi [hc.dll.pdf].
Il ragionamento della Corte è lineare.
L’opzione per le 15 mensilità non è considerata una scelta neutra, ma una vera e propria manifestazione di volontà del lavoratore. E poiché la legge collega a tale scelta la risoluzione del rapporto di lavoro, la successiva condizione di disoccupazione non può più qualificarsi come “involontaria” [hc.dll.pdf].
La Cassazione afferma infatti che:
“La risoluzione del rapporto di lavoro discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato.”
E aggiunge, in modo ancora più esplicito:
“Per avere esercitato l’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav., il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria.”
Il punto pratico per le aziende
La pronuncia distingue due momenti:
- prima dell’opzione, la sola sentenza di reintegrazione non basta automaticamente a far venir meno la NASpI, se il rapporto non è stato ripristinato anche in concreto;
- dopo l’opzione, invece, la NASpI non spetta più, perché la cessazione del rapporto deriva dalla scelta del lavoratore.
In sintesi
Per imprese e società, il messaggio è chiaro: l’opzione per le 15 mensilità non è solo un’alternativa economica alla reintegra, ma produce effetti anche sul piano previdenziale, facendo venir meno il requisito della disoccupazione involontaria richiesto per la NASpI.
Stefano Salvetti – info@avvocatosalvetti.it
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